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Come chiedere il risarcimento dei danni

Ci sono due tipologie di richiesta di risarcimento dei danni a seconda che si tratti di risarcimento diretto o risarcimento ordinario.

Risarcimento diretto

• è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consente ai danneggiati non responsabili - o responsabili solo in parte - di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore;
si applica in caso di scontro tra due veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identificati e regolarmente assicurati con compagnie che aderiscano al risarcimento diretto.
si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti passeggeri. Per i danni subiti dai passeggeri, anche di grave entità, la richiesta di risarcimento va presentata sempre all’assicuratore del veicolo su cui erano a bordo;
risarcisce:
- i danni al veicolo e gli eventuali danni connessi al suo utilizzo (es. fermo tecnico, traino, ecc.);
- le eventuali lesioni di lieve entità subite dal conducente (fino al 9% di invalidità);
- gli eventuali danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente.


Per attivarlo basta inviare il Modulo Blu (anche se sottoscritto da un solo conducente) e la richiesta di risarcimento alla tua Unità di Vendita o Agenzia Generale o ad HDI Assicurazioni come indicato nella sezione Cosa fare.

Una volta ricevuto il Modulo Blu, HDI Assicurazioni apre la tua pratica, incaricando un perito fiduciario per la valutazione dei danni al veicolo o, in caso di danni alla persona, un medico legale per la valutazione delle lesioni.

In base agli elementi raccolti e indicati nella denuncia di sinistro, HDI Assicurazioni gestirà il sinistro garantendo la messa a disposizione degli elementi atti a definire il sinistro entro i termini di legge.

Risarcimento ordinario (art. 148 del Codice delle Assicurazioni)

Si applica se l’incidente non rientra nelle tipologie del risarcimento diretto, ad esempio:
- se l’incidente accaduto all’estero;
- se l’incidente ha coinvolto più di due veicoli;
- se nell’incidente è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (nuovo sistema di targatura previsto dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153);
- ci sono dei danni gravi alla persona del conducente.

• La richiesta di risarcimento va inoltrata all’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del sinistro.

Se la Compagnia di assicurazioni del veicolo responsabile del sinistro riceve una richiesta di risarcimento incompleta, deve richiedere le necessarie integrazioni entro 30 giorni.
L’offerta di risarcimento o il rifiuto motivato vanno comunicati:
• Per i danni alle cose:
- entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, se il Modello Blu non è firmato da entrambi i conducenti;
- entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa, se il Modello Blu è firmato da entrambi i conducenti;

• Per i danni alla persona o in caso di morte:
- entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento completa.

In caso di danno alla persona, il danneggiato non potrà rifiutare gli accertamenti necessari alla valutazione del danno da parte della Compagnia di assicurazione del responsabile.