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Diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

 

Dal 2 gennaio 2024, la Legge n. 193/2023 prevede il diritto, per le persone guarite da una malattia oncologica di non fornire informazioni, né di sottoporsi a visite mediche o altri accertamenti sanitari su tale malattia, sia in fase di stipula che in fase di rinnovo dei contratti assicurativi (c.d. diritto all’oblio oncologico), quando:

• il trattamento attivo della malattia si è concluso, senza recidive, da più di 10 anni;
• il trattamento attivo della malattia si è concluso, senza recidive, da più di 5 anni, se la malattia è iniziata prima di aver compiuto 21 anni.

HDI non può acquisire queste informazioni, neanche da fonti diverse dal Contraente o dall’Assicurato e, se sono comunque già a sua disposizione, non può usarle per determinare le condizioni contrattuali.

Se le informazioni sono state fornite in precedenza, una volta trascorso il termine di 10 anni (o 5 anni se la malattia è iniziata prima di aver compiuto 21 anni), il Contraente o l’Assicurato può inviare, mediante raccomandata AR o PEC, la certificazione medica che attesti che la malattia oncologica si è conclusa nei termini indicati sopra.

La Legge si applica, anche in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, a tutti i contratti assicurativi stipulati o rinnovati a partire dal 2 gennaio 2024.