Prodotto sospeso per le nuove adesioni


“CBA Previdenza - Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione” è una forma pensionistica individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito “Decreto”).

Il contratto è, quindi, finalizzato alla costituzione di una pensione complementare e prevede:

  • un primo periodo, definito “fase di accumulo”, durante il quale avviene il versamento dei contributi e si costituisce la posizione individuale dell’Aderente; la fase di accumulo termina, su esplicita richiesta dell’Aderente, a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica stabiliti dal Decreto;
  • un secondo periodo, definito “fase di erogazione”, durante il quale avviene l’erogazione da parte della Compagnia della prestazione pensionistica derivante dalla conversione in rendita del capitale costituitosi al termine della fase di accumulo.

In conformità a quanto previsto al Regolamento ISVAP n. 30 del 12 maggio 2009, in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai servizi assicurativi, si specifica che il prodotto CBA Previdenza presenta una differenziazione in base al fattore sesso dell’Assicurato. Lo scopo di tale differenziazione è rendere il più possibile aderente il prodotto alle componenti demografiche adottate per il calcolo delle prestazioni e delle opzioni in rendita vitalizia.


Vi informiamo che la sede legale della Compagnia sarà trasferita, a far data dal 14 gennaio 2021, da Via Abruzzi nr. 10, 00187, Roma a Piazza Guglielmo Marconi nr. 25, 00144, Roma. I recapiti telefonici, così come fax ed indirizzi e-mail, resteranno invariati.

Indirizzo Email: cbaprevidenza@pec.hdia.it.

 

 

Informativa in tema di prestazioni pensionistiche (Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026)

 

L’Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare, scegliendo tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:


1. capitale fino al limite massimo previsto dal D. Lgs. 252/2005, ossia il 50% del montante finale accumulato;

2. rendita vitalizia;

3. rendita a durata definita;

4. prelievi liberamenti determinabili;

5. erogazione frazionata (disponibile dal 31 ottobre 2026, come previsto dal quadro normativo vigente);

6. capitale per l’intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 11, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 252/2005.

 

L’erogazione del 50% del montante finale accumulato può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui ai numeri da 2 a 5.

 

Le prestazioni di rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata:

 

  • sono alternative alla rendita vitalizia;
  • non sono tra loro combinabili;
  • una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.

L’opzione per la rendita vitalizia è esercitabile successivamente sia presso il Piano Individuale Pensionistico - CBA Previdenza sia presso un’altra forma pensionistica complementare alla quale trasferire il montante residuo al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest’ultima.

 

Le forme pensionistiche definiscono le condizioni e i criteri per accedere alla rendita vitalizia in tali situazioni.