Oblio oncologico

Diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Dal 2 gennaio 2024 la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 prevede il diritto, per le persone guarite da una malattia oncologica di non fornire informazioni, né di sottoporsi a visite mediche o altri accertamenti sanitari su tale malattia, sia in fase di stipula che in fase di rinnovo dei contratti assicurativi (c.d. diritto all’oblio oncologico).
 

Il diritto viene riconosciuto quando il trattamento attivo della malattia, ossia l’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, si è concluso senza recidive:

  • da più di 10 anni;
  • da più di 5 anni, se la malattia è iniziata prima di aver compiuto 21 anni;
  • nei termini più brevi per le malattie oncologiche elencate nella seguente Tabella di cui all’Allegato I al Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute e successive modifiche e integrazioni.

 

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al  compimento  del  21° anno di età) dalla fine del  trattamento  o  dall'ultimo  intervento chirurgico.

 

Tabella

 

 

La presente Tabella, di cui all’Allegato I al Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute, è aggiornata a marzo 2024 e soggetta ad aggiornamento periodico, ove occorra, entro il 31 dicembre di ogni anno da parte del Ministero della Salute.

 

HDI Assicurazioni non può acquisire queste informazioni, neanche da fonti diverse dal Contraente o dall’Assicurato e, se sono comunque già a sua disposizione, non può usarle per determinare le condizioni contrattuali.

Se le informazioni sono state fornite in precedenza, una volta trascorso il termine di 10 anni (5 anni se la malattia è iniziata prima di aver compiuto 21 anni) o i termini più brevi per le malattie oncologiche elencate nella Tabella sopra riportata, il Contraente o l’Assicurato può inviare, mediante raccomandata AR o PEC, la certificazione medica che attesti che la malattia oncologica si è conclusa nei termini indicati sopra. La società procederà alla cancellazione delle informazioni entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico.


La Legge si applica, anche in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi, a tutti i contratti assicurativi stipulati o rinnovati a partire dal 2 gennaio 2024.